STATUTO SOCIALE DELL'ANUTEI

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Capo I: DELL'ASSOCIAZIONE

 

Articolo 1

E' costituita, con sede a Roma, L'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO (ANUTEI).

Articolo 2

L'Associazione si propone le seguenti finalità :

  1. tenere vivo tra i Soci l'amor di Patria;
  2. custodire ed esaltare il culto dalla memoria, delle opere e dell'azione degli appartenenti al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, all'ex Corpo Tecnico od agli originari Servizi Tecnici, in favore dell'Esercito e della Patria;
  3. vivificare lo spirito di corpo ed i vincoli di solidarietà fra tutti i Soci in servizio e in congedo, favorendo fra questi ultimi il collegamento sia reciproco sia con il Comando del Corpo, facilitando i rapporti sia in campo sociale sia professionale; creare uno spirito di solidarietà con il personale tecnico delle altre Forze Armate; alimentare rapporti di cordialità con le altre Associazioni d'Arma e Specialità delle Forze Armata, nel quadro di un'azione comune intesa a valorizzare la loro azione ed il prestigio delle Forze Armate stesse;
  4. rappresentare, nel quadro stabilito dalla leggi, gli appartenenti al Corpo in congedo, per tutelarne gli interessi morali e materiali assicurando assistenza a loro ed alle loro famiglie;
  5. promuovere attività di carattere tecnico scientifica di interesse del Corpo Ingegneri per seguire l'evoluzione dei mezzi strumentali ed organizzativi in dotazione all'Esercito attivando ogni iniziativa volta a valorizzare le funzioni ed il prestigio dalla componente tecnica dell'Esercito;
  6. promuovere attività culturali ricreative ed assistenziali in favore dei Soci e loro famiglie;
  7. concorrere, nei limiti delle proprie possibilità, ad operazioni di soccorso in caso di pubblica calamità.

Articolo 3

L'Associazione è apolitica e non ha fini di lucro.

 

Capo II: DEI SOCI

Articolo 4

L'Associazione è volontaria e possono accedervi "a domanda" tutti coloro che dispongono dei necessari requisiti, specificati al successivo articolo 5.

Articolo 5

I Soci possono essere:

  • effettivi, ordinari o vitalizi, se appartengono al Corpo degli Ingegneri dell'Esercito, all'ex Corpo Tecnico dell'Esercito od agli originari Servizi Tecnici, a Corpi Tecnici similari di altre Forze Armate, in servizio, in ausiliaria od in congedo, o se impiegati in servizio od in quiescenza dei ruoli tecnici della Difesa dipendenti da Enti dell'Esercito od interforze diretti o comandati da Ufficiali del Corpo Ingegneri;
  • aggregati, ordinari o vitalizi se parenti di Soci effettivi vivi o defunti, nonché Tecnici dell'Industria della Difesa o cittadini che vogliano attestare la loro compartecipazione agli ideali ed agli scopi della Associazione;
  • onorari, cittadini od Enti pubblici e privati che con scritti ed opere di notevole rilievo abbiano arrecato lustro al Corpo Ingegneri nonché le vedove ed i figli maggiorenni di caduti del Corpo in guerra o per servizio;
  • benemeriti, Soci effettivi ed aggregati che abbiano in modo particolarmente evidente contribuito allo sviluppo in campo nazionale e locale della Associazione e delle sue iniziative;
  • collettivi, se si tratti di Comandi, Enti, circoli, sale convegno di Enti e stabilimenti di Enti di cui sopra, rappresentati dai rispettivi Direttori, Comandanti o Presidenti in carica.

I Soci che hanno fatto parte del Comitato Promotore per la costituzione della Associazione hanno diritta alla qualifica di Socio Fondatore.

Le modalità pratiche per l'ammissione nelle varie categorie di Soci sono fissate dal Regolamento di applicazione.

Articolo 6

Non possono essere Soci elementi di dubbia moralità o che siano venuti meno alle leggi dell'onore.
La qualità di Socio ANUTEI è compatibile con quella di Socio di altre Associazioni d'Arma.

Articolo 7

La qualità di socio si perde per :

  • volontà del socio, mediante le dimissioni;
  • inadempienze amministrative o morosità;
  • procedimento disciplinare di espulsione.

 

Capo III: DELL'ORDINAMENTO

 

Articolo 8

L'Associazione, è costituita da:

  1. Assemblea Generale
  2. Consiglio Direttivo
  3. Presidenza
  4. Collegio dei Probiviri
  5. Collegio dei Revisori dei Conti.

Articolo 9

L'Assemblea Generale è l'organo sovrano dell'Associazione.

Ne fanno parte indistintamente tutti i Soci, ma hanno diritto di voto i Soci effettivi, aggregati e collettivi, in regola con il pagamento delle quote sociali.

Normalmente si raduna ogni cinque anni ed eccezionalmente quando lo ritiene necessario il Consiglio Direttivo o quando ne faccia richiesta almeno un decimo di tutti gli iscritti.

Articolo 10

L'Assemblea Generale delibera, a maggioranza dei votanti, su:

  • l'attività passata e futura dell'Associazione, sentita la relazione del Presidente;
  • eventuali modifiche al presente Statuto proposte dal Consiglio Direttivo;
  • questioni particolari poste all'ordine del giorno dalla Presidenza o dal Consiglio Direttivo;
  • ogni altro argomento di interesse dell'Associazione proposto prima dell'apertura della sessione da almeno 10 Soci.

Articolo 11

L'Assemblea Generale dei Soci elegge i Consiglieri ed i componenti dei Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti.

Le modalità pratiche per l'effettuazione delle elezioni, che possono avvenire anche per corrispondenza, sono stabilite dal Regolamento di cui all'articolo 30 successivo.
L'Assemblea Generale delibera con la maggioranza prevista dall'articolo 21 del Codice Civile sull'eventuale scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del relativo patrimonio.

Della convocazione dell'Assemblea é data comunicazione dalla Presidenza ai singoli Soci, direttamente o tramite i Capigruppo interregionali, regionali e locali con lettera spedita almeno 60 giorni prima del giorno fissato per la convocazione. In detta lettera deve essere indicato il giorno, il luogo e l'ora della adunanza e l'ordine del giorno.

Tutti i Soci aventi diritto al voto in regola con i versamenti delle quote sociali, possono partecipare all'Assemblea ed esercitare il diritto di voto. Ogni socio può rappresentare altri Soci con un massima di 10 voti.

L'Assemblea é presieduta da un Presidente, all'uopo letto, anche a maggioranza relativa, dai Soci intervenuti. Detto Presidente nomina, tra i Soci presenti, un Segretario e due Scrutatori.

Le votazioni sono effettuate nella forma che il Presidente dell'Assemblea indica, di volta in volta, per le singole deliberazioni.

Delle adunanza dell'Assemblea e delle deliberazioni adottata é redatto apposito verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea stessa.

Articolo 12

Il Consiglio Direttivo è composto da:

  1. il Presidente;
  2. il Generale di grado più elevato ed in carica del Corpo Ingegneri dell'Esercito o da un suo rappresentante delegato;
  3. il Vice Presidente ed il Vice Presidente aggiunto
  4. 10 Consiglieri, se il numero dei Soci non supera i 300; oltre tale numero i Consiglieri aumentano di uno per ogni 50 (o frazioni di 50) Soci in più fino ad un massimo di 20 consiglieri.

I Capigruppo locali fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

Hanno diritto a voto tutti i componenti del Consiglio Direttivo. Alle riunioni partecipano, senza diritto al voto, i Presidenti ed i Consiglieri Onorari, il Segretario Generale ed Amministrativo ed, eventualmente, il suo Vice; possono assistervi i componenti del Collegio dei Probiviri e dei Revisori dei Conti nonché i consultori della Presidenza, sempre senza diritto al voto.
I Consiglieri sono eletti dall'Assemblea dei Soci e durano in carica cinque anni.
Eventuali vacanze per elezioni ad altra carica sociale, per dimissioni o per cause naturali vengono ripianate secondo l'ordine di precedenza dei Soci votati ma non eletti nell'ultima votazione effettuata.

Le operazioni di scrutinio per l'elezione dei Consiglieri e le eventuali successive integrazioni sono di competenza del Collegio dei Probiviri.

Il Consiglio Direttivo viene convocato in Assemblea ordinaria dal Presidente, che lo presiede, almeno una volta l'anno, nel corso del primo semestre; possono essere convocate ulteriori Assemblee straordinarie dal Presidente o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio Direttivo é l'organo deliberante dell'Associazione ed interviene su tutte le questioni di interesse dell'Associazione stessa, salvo quelle di competenza dell'Assemblea dei Soci di cui all'articolo l0 precedente.

In particolare :

  • stabilisce le linee programmatiche della attività futura della Associazione e dei suoi vari organi;
  • elabora, e successivamente può' modificare, il regolamento di esecuzione del presente Statuto di cui all'articolo 30 successivo;
  • studia e propone all'Assemblea dei Soci eventuali modifiche al presente Statuto;
  • adotta i provvedimenti disciplinari di sua competenza, sentito il Collegio dei Probiviri;
  • sancisce la nomina dei Soci consultori della Presidenza proposti dal Presidente;
  • discute, sentito il Collegio dei Revisori dei Conti, il bilancio consuntivo dell'associazione relativo all'esercizio scaduto dando se del caso la sua approvazione ed approva, apportandovi eventuali modifiche, il bilancio preventivo per l'esercizio in corso proposto dalla Presidenza;
  • fissa la quota annua da corrispondersi dai Soci ordinari sia effettivi sia aggregati, e dai Soci collettivi nonché quella una tantum dei Soci vitalizi;
  • esamina e discute sugli argomenti posti all'ordine del giorno dalla Presidenza e quelli eventualmente proposti in anticipo da singoli Consiglieri;
  • nomina il Segretario Generale Amministrativo ed il suo Vice, su proposta del Presidente;
  • fissa la data per la convocazione dell'Assemblea Generale e ne stabilisce l'ordine dal giorno.

Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono prese a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto presenti.

Il Segretario Generale ed Amministrativo (ed il suo vice) funge da Segretario del Consiglio Direttivo e ne verbalizza le discussioni e le decisioni, dandone comunicazione ai singoli Consiglieri. Questi dovranno far conoscere per iscritto entro trenta giorni dalla data di spedizione le loro eventuali osservazioni. Trascorso tale temine in mancanza di osservazioni, il verbale s'intende approvato. Esso verrà riportato unitamente alle eventuali osservazioni su apposito registro secondo le modalità' stabilite dal Regolamento.

Articolo 13

La Presidenza, con sede in Roma, e' costituita da:

  1. Presidente;
  2. Vice Presidente;
  3. Vice Presidente Aggiunto;
  4. quattro Consultori, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente e scelti possibilmente :
  • uno fra i Soci in servizio attivo;
  • uno fra. i Soci provenienti dal SPE;
  • due fra i Soci provenienti dagli Ufficiali di complemento;
  1. Segretario Generale ed Amministrativo, nominato dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente;
  2. Vice Segretario Generale ed Amministrativo.

 

La Presidenza é anche Giunta Esecutiva e si riunisce, di massima, una volta al mese. In caso di urgenza può decidere questioni di competenza del Consiglio Direttivo il quale, appena possibile, ne deve essere informato per l'eventuale ratifica.


La Presidenza:

  • svolge tutte le azioni necessarie per la realizzazione degli scopi sociali previsti dall'articolo 2 dello Statuto con l'eventuale collaborazione di appositi comitati nominati dal Presidente in relazione alle necessità ed alle circostanze;
  • vigila sul buon andamento dell'Associazione e coordina eventuali iniziative di Soci o Gruppi di Soci in sede locale;
  • promuove lo svolgimento di manifestazioni, raduni, convegni, anche a livello locale;
  • finanzia e controlla le spese effettuate su sua autorizzazione dai Capigruppo interregionali, regionali e locali;
  • mantiene i contatti con l'Amministrazione della Difesa, seguendone le direttive, e con le altre associazioni d'Arma e combattentistiche.

Il Presidente rappresenta l'intera Associazione, vigila la e coordina il buon andamento della Presidenza, ed é responsabile, con il Segretario Generale ed Amministrativo, dell'erogazione dei fondi disponibili. Viene sostituito in caso di impedimento od assenza temporanea dal Vice Presidente o, in caso eccezionale, dal Vice Presidente Aggiunto.

Il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Generale ed Amministrativo hanno, con firma disgiunta, facoltà di aprire conti correnti bancari, postali, operare su di loro, estinguerli, incassare somme rilasciandone quietanze, con esonero delle casse pagatrici da responsabilità.
I due vice Presidenti collaborano con il Presidente in generale e nelle particolari funzioni dallo stesso loro affidate.

Il Segretario Generale ed Amministrativo attende alle funzioni specifiche di segreteria e cura, sotto la sua responsabilità, la tenuta, l'aggiornamento e la custodia della documentazione riferita al personale ed ai compiti propri della Presidenza.

Amministra i beni ed i proventi dalla Presidenza dell'Associazione, compila il bilancio preventivo e consultivo, per ogni anno solare, da presentare al Consiglio Direttivo. Potrà ove necessario essere affiancato da un Vice Segretario Generale ed Amministrativo.

La Presidenza potrà provvedere, nel rispetto della norme di legge vigenti in materia, alla edizione di pubblicazioni periodiche, nel quadro di quanto prescritto al precedente articolo 2 comma e).

La relativa gestione sarà autonoma e separata dall'Amministrazione dell'Associazione e farà capo ad un Direttore nominato dalla Presidenza e ratificato dal Consiglio Direttivo.

Il controllo di tale gestione, da condursi con criteri di produttività, é di competenza del Collegio dei Revisori dei Conti dell'Associazione. La risultanze, attive e passive di tale gestione saranno imputate a carico del bilancio dell'Associazione.

Le modalità pratiche per la gestione potranno essere fissate da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 14

I Collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono formati, ciascuno di tre componenti, residenti possibilmente a Roma, che eleggono nel loro seno un Presidente, il cui nominativo sarà' comunicato alla Presidenza ed all'Assemblea dei Soci.

Il Collegio dei Probiviri esprime pareri, su richiesta del Presidente e del Consiglio Direttivo su tutte la questioni di carattere disciplinare insorgenti tra i Soci in quanto tali e l'Associazione.
Funge da Commissione scrutatrice per l'elezione dalle cariche sociali.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esamina i bilanci consuntivi della Associazione e riferisce con apposita relazione al Consiglio Direttivo.

Articolo 15

La Presidenza può costituire Gruppi locali di Soci residenti in determinate Regioni amministrative della Repubblica Italiana o importanti Enti tecnici, di iniziativa nominando appositi Fiduciari, o con la sua autorizzazione a seguito richiesta dei Soci interessati. I Gruppi locali provvedono a mantenere i contatti dei Soci con la Presidenza ed a organizzare e promuovere iniziative inerenti agli scopi della Associazione nell'ambito dalla propria giurisdizione.

I Fiduciari dovranno convocare apposite Assemblee locali, per eleggere il Capogruppo, eventualmente coadiuvato da un segretario.

I Capigruppo locali, regolarmente eletti, fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo.

 

Capo IV: DELLE CARICHE SOCIALI

 

Articolo 16

I Consiglieri ed i componenti dei collegi dei Probiviri e dei Revisori dei Conti sono eletti dall'Assemblea Generale dei Soci.

La votazione può avvenire anche per corrispondenza ed il collegio dei Probiviri in carica funge da seggio elettorale.

Le modalità pratiche sono stabilite dal Regolamento di esecuzione del presente Statuto.
Presidente e Vice Presidente sono eletti dal Consiglio Direttivo anche al di fuori del Consiglio stesso.

Le cariche elette dall'Assemblea dei Soci decadono al 31 dicembre dal quinto anno dalla loro elezione e sono rieleggibili.

Le cariche elette dal Consiglio Direttivo decadono al 31 dicembre del terzo anno dalla loro elezione e sono rieleggibili al massimo per tre volte consecutive.

Le cariche scadute rimangono in funzione per l'ordinaria amministrazione fino ad avvenuta nuova elezione.

Articolo 17

Il Presidente uscito di carica può venire nominato Presidente Onorario.

I Vice Presidenti, usciti dalla carica, i Generali già capi del Corpo Ingegneri o dei preesistenti Corpi e Servizi Tecnici possono essere nominati Consiglieri Onorari.

Tale qualifica può essere altresì attribuita a Soci che abbiano contribuito in modo eccezionale allo sviluppo dell'Associazione od al lustro del Corpo Ingegneri.

Tutte le cariche onorarie sono nominate dal Consiglio Direttivo con la maggioranza di almeno due terzi dei votanti.

Le cariche onorarie partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.

Articolo 18

In caso di cessazione per dimissioni o per cause naturali del Presidente dalle sue funzioni, esso viene sostituito dal Vice Presidente il quale entro due mesi deve riunire il Consiglio Direttivo per eleggere un nuovo Presidente.

Tale elezione può avvenire anche per corrispondenza.

In caso di gravi inadempienze da parte del Presidente e dei Vice Presidenti ai doveri della loro carica, il Consiglio Direttivo può, sentito il Collegio del Probiviri, chiedere le loro dimissioni con la maggioranza dei due terzi.

In caso di cessazione del titolare di una carica sociale elettiva, per dimissioni, per assunzione di nuova carica o per cause naturali, subentra nella carica stessa il socio che nelle precedenti elezioni abbia riportato il maggior numero di voti dopo l'ultimo degli eletti.

Articolo 19

I risultati della elezione dei Capigruppo locali dovranno essere comunicati al Collegio dei Probiviri che convaliderà la nomina.

Essi durano in carica tre anni e sono tacitamente prorogati, salvo opposizione di almeno un terzo dei componenti del Gruppo.

In caso di prolungato assenteismo, di inadempienze delle loro funzioni, o di irregolarità amministrative, la Presidenza può sospendere, sentito il Collegio dei Probiviri, un Capogruppo dalla sue funzioni, nominando un Fiduciario fra gli appartenenti al Gruppo per indire nuove elezioni.
Un Fiduciario vera' altresì nominato dalla Presidenza in caso di dimissioni volontarie di un Capogruppo.

 

Capo V: DELL'AMMINISTRAZIONE

 

Articolo 20

L'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione è compito della Presidenza, le cui entrate sono costituita da:

  1. quote annue dei Soci ordinari e collettivi e quella una tantum dei Soci vitalizi;
  2. eventuali donazioni, legati, elargizioni, oblazioni;
  3. rendite del capitale e dell'eventuale fondo sociale;
  4. proventi da manifestazioni, raduni, ecc.;
  5. provenienti dall'esercizio;
  6. eventuali utili d'esercizio dalla gestione sia sociale sia delle pubblicazioni periodiche.

Articolo 21

Le cariche elettive non sono retribuite.

Potranno essere corrisposti eventuali rimborsi spese cui le stesse dovessero andare incontro.

Articolo 22

Le uscite della Amministrazione ordinaria e straordinaria possono riguardare:

  1. spese per il funzionamento della Presidenza, ivi comprese le pese per il personale di segreteria ed ausiliario, postali, telegrafiche, affitto locali, luce, pulizia, riscaldamento, cancelleria, nonché per l'acquisto di arredi ed attrezzature d'ufficio e per eventuali indennità di rimborso spese sostenute da Soci ricoprenti o meno cariche sociali, nell'esclusivo interesse dell'Associazione;
  2. spese per lo svolgimento di manifestazioni, raduni, ecc.;
  3. spese per l'assistenza morale e materiale dei Soci e delle loro famiglie;
  4. spese per l'esercizio di eventuali pubblicazioni periodiche.

Articolo 23

Entro il 30 aprile di ciascun anno viene redatto il bilancio consuntivo riferito all'anno precedente, firmato da Segretario Generale ed Amministrativo e controfirmato dal Presidente.

Detto bilancio verrà sottoposto all'esame del Collegio Revisori dei Conti e quindi esaminato dal Consiglio Direttivo per l'eventuale approvazione.

Contemporaneamente la Presidenza procede alla redazione di un bilancio preventivo per l'anno in corso da approvarsi anche questo dal Consiglio Direttivo.

Articolo 24

Ogni anno, entro il mese di giugno, la Presidenza trasmette al Ministero della Difesa il rendiconto generale relativo all'attività svolta da tutta l'Associazione.

 

Capo VI: DELLA DISCIPLINA

 

Articolo 25

Il socio che, in questa sua veste, con parole o atti, comprometta l'apoliticità della Associazione contravvenga alle finalità dell'articolo 2 del presente Statuto o arrechi pregiudizio al buon nome dell'Associazione, è passibile di :

  1. richiamo, da parte del Presidente;
  2. espulsione, dopo il terzo richiamo, da parte del Consiglio Direttivo su proposta del Presidente sentito il parere dal Collegio dei Probiviri.

Articolo 26

I motivi di un eventuale provvedimento disciplinare dovranno essere notificati per iscritto al Socio il quale potrà far pervenire entro 30 giorni le sue controdeduzioni.

Contro il provvedimento di espulsione il Socio potrà appellarsi nuovamente al Consiglio Direttivo adducendo nuovi motivi.

 

Capo VII: DELLE TESSERE, EMBLEMI, INSEGNE E CERIMONIE

 

Articolo 27

Le tessere, di un unico modello approvato dalla Presidenza, dovranno riportare, oltre al grado ed al titolo accademico del titolare, la categoria di appartenenza del socio, come previsto dall'Art.5.

Ai Soci vitalizi viene rilasciato un Diploma, approvato dalla Presidenza.
Tessere e diplomi devono essere firmate dal Presidente e controfirmate dal Segretario Generale ed Amministrativo.

Il distintivo sociale, conforme al modello approvato dal Consiglio Direttivo, viene fatto produrre dalla Presidenza e deve essere richiesto alla stessa Presidenza.

Articolo 28

Le insegne dell'Associazione sono la Bandiera Nazionale ed il Labaro sociale.
La Bandiera Nazionale, conforme al modello di cui all'allegato 2, approvato dal Ministro della Difesa, ha dimensioni di 99x99 cm.

Il Labaro è costituito da un rettangolo di tessuto di seta dalle dimensioni di cm. '' x cm. '' retto orizzontalmente secondo il lato maggiore, con passanti dello stesso tessuto, da un'asta cilindrica di metallo anodizzato colore bronzo, terminante alle estremità con pomelli analoghi. L'asta orizzontale è collegata ad altra asta metallica, verticale, di lunghezza appropriata, terminante in alto con granata fiammeggiante, mediante cordoni intrecciati di fili neri, dorati e verdi terminanti verso il basso con fiocchi pendenti. Il drappo sul lato anteriore è di colore nero bordato sui quattro lati con bande dei colori degli originali Servizi Tecnici (dall'interno all'esterno : giallo, azzurro, rosso, cremisi, viola e verde), recante al centro ricamato in oro l'Elmo di Minerva. L'altro lato porta i tre colori della bandiera nazionale a bande verticali, e ricamato in lettere oro bordate di nero la scritta ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI TECNICI DELL'ESERCITO ITALIANO. Sul lato del Labaro sono appuntate i facsimile delle Medaglie d'oro al Valore Militare concesse in vita od alla memoria ad appartenenti al Corpo Ingegneri od al Corpo Tecnico e originali Servizi Tecnici.

Articolo 29

L'Associazione viene rappresentata in cerimonie e celebrazioni di particolare importanza dalla Presidenza che interviene con Bandiera e Labaro sociale recati da un alfiere e scortati da due Soci.
Il distintiva sociale può essere portata in ogni caso al risvolto sinistro del bavero della giacca; è obbligatorio in caso di riunioni o manifestazioni sociali.

In occasione di raduni, cerimonie ufficiali i Soci provenienti dal servizio militare dovranno indossare il basco nero con il fregio del corpo ed i distintivi del grado e sulla giacca un soprabavero in panno nero filettato d'oro o di verde, a seconda del ruolo di appartenenza, recante, alle due punte, una coppia dell'Elmo di Minerva, con il profilo del volto rivolto all'interno.
Il Consiglio Direttivo può autorizzare con propria deliberazione l'uso del soprabavero, recante eventualmente particolari distintivi per i Soci rivestenti cariche sociali.

Lo stesso Consiglio Direttivo potrà deliberare l'introduzione e l'uso di altri particolari distintivi (cravatte, fazzoletti da collo ecc.) stabilendone formato, colori e simboli da applicare.

 

Capo VIII: DEL REGOLAMENTO

 

Articolo 30

Le modalità particolari per l'applicazione del Presente Statuto saranno definite dal Consiglio Direttivo in apposito Regolamento, conforme ai principi della disciplina militare, alle direttive ed alla approvazione del Ministro della Difesa, ed alle delibere del Consiglio Permanente del Comitato di Coordinamento delle Associazioni d'Armi.